Polizza D&O
Polizza D&O: l’accordo di manleva della tua azienda è davvero coperto?
Molte polizze D&O rimborsano la Società (Side B) solo se l’obbligo di tutelare l’amministratore deriva da una legge. Il nostro Wording fa la differenza: copre i rimborsi basati su delibere del CdA, accordi di manleva e altre convenzioni contrattuali. Un’impostazione aderente alla reale governance delle imprese italiane, per non lasciare mai scoperti i vostri manager.
L’efficacia della Side B nelle polizze D&O: il superamento del limite normativo attraverso i Custom Wordings
Nell’architettura di una polizza Directors & Officers Liability (D&O), la cosiddetta “Side B” ricopre una funzione vitale: rimborsare la Società qualora questa tenga indenne i propri amministratori per le perdite subite a seguito di una richiesta di risarcimento. Tuttavia, il mercato assicurativo presenta talvolta una rigidità che mal si concilia con la realtà operativa delle imprese italiane. Molti testi contrattuali standard subordinano l’operatività di questa garanzia al fatto che l’obbligo di manleva da parte della Società derivi strettamente da una specifica disposizione di legge.
Il nostro Wording D&O è stato sviluppato con un’impostazione diametralmente opposta, concepita per essere molto più ampia e aderente alle reali dinamiche della governance aziendale. La nostra polizza prevede esplicitamente che la Società sia indennizzata per le somme corrisposte agli amministratori “in virtù di leggi o deliberazioni di natura societaria applicabili o altre convenzioni contrattuali”.
Questa formulazione rappresenta un elemento di differenziazione tecnica fondamentale. Essa riconosce in modo chiaro e inequivocabile che l’obbligo di tenere indenne un amministratore non scaturisce esclusivamente dalla normativa, ma può derivare da ulteriori fonti giuridiche valide ed efficaci. La copertura risulta quindi pienamente operativa qualora la manleva trovi fondamento in deliberazioni assembleari, in delibere del Consiglio di Amministrazione, nella sottoscrizione di specifici accordi di manleva o in altre convenzioni contrattuali.
In sintesi, il nostro testo non presume che la tutela dell’amministratore debba essere un mero obbligo di legge. La copertura si attiva in ogni situazione in cui la Società sia validamente e giuridicamente obbligata a manlevare il proprio manager sulla base di una fonte applicabile. Per un intermediario o un risk manager, proporre un wording di questa ampiezza significa eliminare pericolose zone d’ombra interpretative in fase di sinistro, offrendo al board aziendale una sicurezza contrattuale robusta e perfettamente allineata ai più sofisticati strumenti di protezione del management.




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!